Sez. 5 - , Ordinanza n. 19453 del 10/07/2023 (Rv. 668254 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Provvedimento conclusivo dell’attività istruttoria ex art. 181 bis, par. 2, Reg. CEE n. 2454 del 1993 - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In materia doganale, l'atto conclusivo dell'attività istruttoria di cui all'art. 181 bis, par. 2, del Reg. CEE n. 2454 del 1993, avendo unicamente la funzione di mettere a conoscenza il contribuente circa gli esiti della suddetta attività ed al quale consegue l'eventuale successiva adozione dell'atto impositivo, non ha natura di atto idoneo a produrre effetti giuridici nella sfera personale del medesimo contribuente e, pertanto, non è autonomamente impugnabile.
Decreto Legisl. 31/12/1996 num. 546 art. 19, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 181 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)