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Sez. 5, Sentenza n. 20947 del 13/09/2013 (Rv. 628457 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Invito al pagamento ex art. 93 del r.d. n. 65 del 1865 - Natura giuridica - Atto rappresentativo in via anticipata della volontà dell'Amministrazione - Effetti - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628457-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In materia di tributi doganali, l'invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 93 del Regolamento doganale, approvato con r.d. 13 febbraio 1865, n. 65, che nell'originaria previsione precede l'ingiunzione, anche dopo il venir meno del carattere di precetto a titolo esecutivo autonomo di quest'ultima (con l'art. 130 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43), è un mero atto rappresentativo, in via anticipata, della volontà impositiva dell'Amministrazione, volto a mettere in mora il contribuente sulla pretesa, pena l'avvio della procedura esecutiva; tale atto non fa sorgere alcun obbligo alla impugnazione immediata, in quanto la volontà impositiva dell'Amministrazione dovrà, successivamente, essere manifestata in forma tipizzata (nella specie, con cartella di pagamento, attraverso la quale è possibile impugnare anche l'iscrizione a ruolo) mediante adozione di uno dei provvedimenti indicati nell'elenco tassativo dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dunque non soltanto deve escludersi che l'omessa impugnazione determini la intangibilità della pretesa tributaria, ma deve escludersi "a priori" la stessa impugnabilità dell'invito al pagamento, che verrebbe altrimenti a risolversi in un'azione di accertamento negativo puro, improponibile nel giudizio tributario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1865 num. 65 art. 93, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)