Sez. L, Sentenza n. 1973 del 05/07/1974 (Rv. 370207 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA GOMMA, CAVI ELETTRICI ED AFFINI - ARBITRARIA ASSENZA DEL LAVORATORE PER ALMENO CINQUE GIORNI - LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - INGIUSTIFICATO PROTRARSI DELL'ASSENZA DELLA LAVORATRICE PUERPERA - ESTENSIONE DI DETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA GOMMA, CAVI ELETTRICI ED AFFINI - ARBITRARIA ASSENZA DEL LAVORATORE PER ALMENO CINQUE GIORNI - LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - INGIUSTIFICATO PROTRARSI DELL'ASSENZA DELLA LAVORATRICE PUERPERA - ESTENSIONE DI DETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
L'art 41'a del CCNL per gli addetti alle industrie della gomma, cavi elettrici e affini, secondo cui e da considerarsi arbitraria l'assenza del lavoratore che si protragga per almeno cinque giorni senza che sia stata giustificata, legittimando cosi il licenziamento per giusta causa del lavoratore, non comprende, per la genericita della sua formulazione, quelle ipotesi in cui il fatto dell'assenza si riallaccia ad una situazione giuridica piu complessa, atta ad escludere in radice l'estremo dell'arbitrarieta. Tale e il caso della lavoratrice che, avendo partorito un bambino, abbia sospeso le proprie prestazioni per il periodo di interdizione assoluta di otto settimane stabilito dall'art 5 lett C; della legge n 860 del 1950, in quanto la sua assenza immediatamente successiva si riallaccia alla condizione di puerpera in precedenza accertata. Invero, al momento stesso in cui cessa l'astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice acquista in diritto, di chiara natura potestativa, di fruire di un ulteriore periodo di assenza a norma dell'art 6 della legge citata. Pertanto, pur incorrendo nella violazione dell'Obbligo di dare la comunicazione prescritta dall'art 20 del regolamento di attuazione della legge predetta (DPR 21 maggio 1953, n 568), il comportamento della lavoratrice si inquadra in una posizione di diritto soggettivo, il cui Esercizio, anche se non esclude l'applicazione di misure disciplinari, impedisce che dalla mancata giustificazione dell'assenza scaturisca l'arbitrarieta della stessa, con la possibilita di licenziamento per giusta causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 26/08/1950 num. 860 art. 5 CORTE COST., Legge 26/08/1950 num. 860 art. 6, DPR 21/05/1953 num. 568 art. 20, Contr. Coll. 16/06/1965 num. 41 all. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)