Sez. L, Sentenza n. 37 del 08/01/1987 (Rv. 449843 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PORTATA - PER ASSENZA NON GIUSTIFICATA DAL POSTO DI LAVORO PER OLTRE TRE GIORNI CONSECUTIVI, SECONDO LA PREVISIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - INCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PORTATA - PER ASSENZA NON GIUSTIFICATA DAL POSTO DI LAVORO PER OLTRE TRE GIORNI CONSECUTIVI, SECONDO LA PREVISIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - INCLUSIONE.*
La disposizione contenuta negli artt. 37 e 51 CCNL 18 ottobre 1979 per l'industria della ceramica che contempla modalità e tempi per la denuncia dell'inizio e del prolungamento della malattia del lavoratore e che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi, integra un'obiettiva e precostituita previsione contrattuale di recesso che opera a tutela della necessità del regolare funzionamento dell'attività produttiva dell'azienda e costituisce specificazione dell'Obbligo del lavoratore di adempiere secondo correttezza e buona fede alla sua prestazione. Consegue che è legittimo il licenziamento del lavoratore che si sia assentato dal lavoro, senza comunicare alcuna giustificazione, per oltre tre giorni consecutivi. (V 25/85, mass n 438230; (V 1973/74, mass n 370207).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)