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Sez. 1, Sentenza n. 1585 del 18/06/1964 (Rv. 302270 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - TRANSAZIONE - RESPONSABILITA SOLIDALE DELLE PARTI VERSO I DIFENSORI - ESTENSIONE ALLE TRANSAZIONI CONCLUSE DALLE PARTI ALL'INSAPUTA DEI DIFENSORI.*
Stato
decisa il 1964-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302270-01

AVVOCATO E PROCURATORE - TRANSAZIONE - RESPONSABILITA SOLIDALE DELLE PARTI VERSO I DIFENSORI - ESTENSIONE ALLE TRANSAZIONI CONCLUSE DALLE PARTI ALL'INSAPUTA DEI DIFENSORI.*

L'art. 68 della legge professionale forense 27 novembre 1933, n.1578 stabilendo che tutte le parti che abbiano transatto una vertenza in corso sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese nei confronti degli avvocati e procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni, e applicabile sia nel caso che la transazione sia stata conclusa dalle parti senza la presenza dei patroni e a loro insaputa sia nel caso che i patroni stessi abbiano partecipato alla composizione della vertenza.*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)