Sez. 2, Sentenza n. 4663 del 08/05/1998 (Rv. 515238 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Responsabilità solidale dell'avversario del cliente (art. 68 legge 22 gennaio 1934 n. 36) - Esistenza del giudizio - Necessità - Declaratoria di inefficacia dell'atto introduttivo di esso - Inesistenza del credito solidale per sopravvenuta carenza di presupposto.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI
Per la responsabilità solidale, disposta dall'art. 68 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, a carico della controparte che non ha conferito il mandato per il pagamento del compenso professionale spettante al difensore, è necessaria l' esistenza di un giudizio, nel corso del quale avvenga la transazione di esso; pertanto, se invece, per la mancata comparizione delle parti all' udienza di trattazione, in difetto di idonea prova della costituzione del convenuto in cancelleria, il ricorso introduttivo di giudizio con il rito del lavoro è dichiarato inefficace, viene meno uno dei presupposti per l' applicabilità della suddetta norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)