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Sez. 2, Sentenza n. 3226 del 16/05/1981 (Rv. 413805 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413805-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - NOZIONE.*

La fattispecie del rapporto di collaborazione che si concreta in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, prevista dall'art 409 n 3 cod proc civ, si verifica quante volte l'opera sia prestata con cooperazione non occasionale all'attivita dell'altra parte, nell'ambito di un rapporto ad esecuzione continuata e non a prestazione istantanea, in armonia con gli altri elementi della impresa, ancorche in regime di autonomia. (V 3748/79, mass n 400180; (V 3005/79, mass n 399345).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)