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Sez. 2, Sentenza n. 2126 del 27/02/1991 (Rv. 471103 - 01)

Responsabilità patrimoniale. Cause di prelazione - Patto commissario | Divieto del - Vendita sottoposta a condizione risolutiva, accompagnata da patto di riscatto o di retrovendita - Nullità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471103-01

Responsabilità patrimoniale. Cause di prelazione - Patto commissario

La vendita con patto di riscatto, o di retrovendita, stipulata fra il debitore e il creditore, la quale risponda all'intento delle parti di costituire una garanzia con attribuzione irrevocabile del bene al creditore in caso di inadempienza del debitore, è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà con condizione risolutiva, attesa che pur non integrando direttamente il patto commissario, previsto e vietato dall'art. 2744 cod. civ., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa e quindi esprime una causa illecita che rende applicabile la sanzione dell'art. 1344 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)