Sez. 3, Sentenza n. 11856 del 24/11/1997 Ud. (dep. 18/12/1997) Rv. 209711 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Valutazione dell'impedimento - Discrezionalità del giudice di merito - Necessità di motivazione adeguata e logica - Nullità dell'ordinanza dichiarativa.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
Il giudice nel valutare l'impedimento a comparire dedotto dall'imputato deve attenersi alla natura dell'infermità dedotta e motivare adeguatamente e logicamente le ragioni del suo convincimento circa l'impossibilità di ravvisare in esso una assoluta impossibilità a comparire. La mancanza di motivazione adeguata al riguardo è causa di nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia e degli atti consecutivi, compresa la sentenza. (Fattispecie in cui è stato ritenuta illogica la motivazione del giudice di merito che, a fronte di un certificato medico attestante l'assoluta necessità di riposo a letto per minaccia di parto prematuro, ha ritenuto che tale condizione non integrasse gli estremi di un assoluto impedimento a comparire, ma solo quelli della assoluta incapacità di muoversi)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)