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Sez. 2, Sentenza n. 12845 del 20/01/2003 Ud. (dep. 19/03/2003) Rv. 224748 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Dichiarazione di contumacia in assenza del difensore di fiducia che deduca un legittimo impedimento - Valutazione discrezionale del giudice sorretta da motivazione puntuale e immune da vizi logici - Necessità - Fattispecie: certificato medico disatteso con motivazione arbitraria e manifestamente illogica.
Stato
decisa il 2003-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224748-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE

In tema di ordinanza dichiarativa della contumacia, in assenza del difensore di fiducia che deduca un legittimo impedimento, il nuovo codice di rito (artt. 486 e 487, abrogati dall'art. 39, comma 2, legge n. 479 del 1999 e sostanzialmente riprodotti dagli artt. 420-ter e 420-quater, inseriti dall'art. 19 stessa legge) non ha eliminato la discrezionalità del giudice nell'apprezzamento della prova dell'impedimento; tale valutazione discrezionale deve però essere sorretta da una motivazione adeguata, logica, corretta e puntuale. Ne consegue che non si sottrae alle censure del giudice di legittimità la motivazione del giudice di merito che - in ordine all'impedimento del difensore di fiducia, documentato con certificazione del medico della U.S.L. e di quello specialistico - contenga valutazioni arbitrarie sulla natura e sulla rilevanza dell'infermità attestata e disattenda, in modo manifestamente illogico, il certificato medico, ponendosi in contrasto con i fondamentali principi della scienza medica o addirittura con elementari considerazioni di buon senso. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato il giudice di merito che aveva disatteso un certificato medico, attestante l'impedimento del difensore di fiducia, gravida di 28 settimane e a rischio di parto prematuro, sulla base del fatto che non si era provveduto al ricovero in ospedale ed era stata omessa la specificazione dei medicinali usati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 lett. T, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 lett. T CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 lett. Q, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 lett. Q CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 39 com. 1, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 19 com. 1, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 19 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)