Sez. 5, Sentenza n. 21985 del 28/10/2015 (Rv. 637201 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Modalità esecutive - Disciplina specifica - Autorizzazione del Consiglio dell'ordine - Necessità - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE
In materia di notificazioni, l'art. 55, comma 1, della legge n. 69 del 2009, nel consentire all'Avvocatura dello Stato di procedere alle notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994, detta specifiche modalità esecutive, che prevalgono rispetto a quanto previsto dagli artt. 1 e 7 della stessa legge n. 53 del 1994, ove è richiesta la previa autorizzazione dal Consiglio dell'ordine a cui l'avvocato è iscritto, atteso, peraltro, che per gli avvocati dello Stato non è necessaria l'iscrizione al Consiglio dell'ordine.
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 7, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 55, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1161 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1161 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)