Sez. 1, Sentenza n. 1538 del 06/05/1969 (Rv. 340390 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE - IRRILEVANZA.*
L'opposizione al decreto ingiuntivo si propone, a norma dell'art.645 comma primo, cod.proc.civ., davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Questa Competenza, fissata per relationem, ha carattere funzionale ed inderogabile e non puo, quindi, subire deroga per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici dell'art. 40 cod.proc.civ., sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione, previste dagli artt. 34, 35 e 36 dello stesso codice. (V. 1673-68, massima n. 333479 1665-68, massima n. 333463 520-68, massima n. 331598).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)