Sez. U, Sentenza n. 4190 del 15/05/1990 (Rv. 467173 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P. A. - AZIONI DI CONDANNA - SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO TELEFONICO - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SU UN FONDO DEL PRIVATO - MANCANZA DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI - DOMANDA DI RIMOZIONE DELLE OPERE - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P. A. - AZIONI DI CONDANNA - SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO TELEFONICO - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SU UN FONDO DEL PRIVATO - MANCANZA DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI - DOMANDA DI RIMOZIONE DELLE OPERE - AMMISSIBILITÀ.*
Qualora la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti sul fondo altrui senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori ed in virtù non già di piani esecutivi, debitamente approvati secondo la disciplina dettata in materia di telecomunicazioni dagli artt. 185 e segg. del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, ma di progetti di massima, i quali non esprimono la valutazione della necessità delle relative opere, deve riconoscersi la facoltà del proprietario del fondo di adire il giudice ordinario anche con domanda di rimozione delle opere stesse, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'Esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. (Conf 207/86, mass n 443848).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)