Sez. U, Sentenza n. 207 del 16/01/1986 (Rv. 443848 - 01)
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE - SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO TELEFONICO - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI SUL FONDO ALTRUI - DIFETTO DI PROVVEDIMENTI ABLATORI E DI PIANI ESECUTIVI - FACOLTÀ DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO.*
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE - SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO TELEFONICO - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI SUL FONDO ALTRUI - DIFETTO DI PROVVEDIMENTI ABLATORI E DI PIANI ESECUTIVI - FACOLTÀ DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO.*
Qualora la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti sul fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori, ed in difetto altresì di piani esecutivi (e non semplici progetti di massima) per l'esecuzione delle relative opere, debitamente approvati secondo la disciplina dettata in materia di telecomunicazioni dagli artt. 185 e seguenti del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione integrante dichiarazione di pubblica utilità), deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto fondo di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni diritto-soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'Esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. (V 5679/80, mass n 409526; (V 355/78, mass n 389651).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 185, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)