Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 688 del 12/01/2018 (Rv. 647345 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI | Costituzione di un unico rapporto - Condizioni - Intervento nella vicenda negoziale di soggetti diversi dagli originari contraenti - Contratti soggettivamente e oggettivamente differenziati - Configurabilità - Conseguenze - Litisconsorzio necessario – Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI
Nel caso di molteplici negozi strutturalmente distinti, ma funzionalmente collegati, si è in presenza di un contratto o, più genericamente, di un rapporto unico, allorché i medesimi originari contraenti abbiano prescelto più strumenti negoziali per disciplinare i loro interessi mentre, ove nella complessiva vicenda intervengano altri soggetti, come parti di ulteriori negozi, retti da una loro autonoma causa, si è in presenza di contratti oggettivamente e soggettivamente differenziati, rispetto ai quali può configurarsi, al più, un collegamento genetico o funzionale, per stabilire se e come gli effetti degli uni influenzino quelli degli altri; in tale ultima evenienza, peraltro, la parziale diversità soggettiva dei contraenti implica che, sul piano della validità ed efficacia, il nesso di reciproca interdipendenza tra i negozi collegati al massimo determina una connessione “per il titolo”, idonea a dar corpo ad una delle ipotesi di litisconsorzio facoltativo cd. “proprio”, ex art. 103, comma 1, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)