Sez. 1, Sentenza n. 260 del 20/01/1978 (Rv. 389555 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - COSTITUZIONE DI UN UNICO RAPPORTO - CONDIZIONI - INTERVENTO DI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ORIGINARI CONTRAENTI NELLA VICENDA NEGOZIALE - CONTRATTI SOGGETTIVAMENTE E OGGETTIVAMENTE DIFFERENZIATI - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - COSTITUZIONE DI UN UNICO RAPPORTO - CONDIZIONI - INTERVENTO DI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ORIGINARI CONTRAENTI NELLA VICENDA NEGOZIALE - CONTRATTI SOGGETTIVAMENTE E OGGETTIVAMENTE DIFFERENZIATI - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Nel caso di piu negozi strutturalmente distinti ma funzionalmente collegati, si e in presenza di un contratto o, piu genericamente, di un rapporto unico, quando gli strumenti tecnici negoziali prescelti dagli originari contraenti per disciplinare i loro interessi li abbiano ad unici soggetti. Per contro, ove nella vicenda negoziale intervengano altri soggetti, come parti di ulteriori negozi, retti da una loro autonoma causa, si e in presenza di contratti oggettivamente e soggettivamente differenziati, di tal che, se puo configurarsi un loro collegamento genetico o funzionale al fine di stabilire se e come gli effetti dell'uno influenzino quelli dell'altro, ognuno di tali contratti, facente capo a persone diverse e dotato di una disciplina sua propria, costituisce una insopprimibile entita giuridica, che non puo essere esclusa od ignorata senza sopprimere un prodotto dell'autonomia contrattuale e neppure assorbita nello scopo pratico degli originari contraenti senza dar luogo ad una riduttiva operazione deformante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)