Sez. 2, Sentenza n. 1030 del 07/11/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171718 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - SUSSISTENZA - AUTORE DI RAPINA - RESPONSABILITÀ PER IL SEQUESTRO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - SUSSISTENZA - AUTORE DI RAPINA - RESPONSABILITÀ PER IL SEQUESTRO - CONDIZIONI.*
Il delitto di sequestro di persona, che è un delitto contro la libertà personale, sussiste allorché si ha la privazione della libertà di agire, intesa come libertà di locomozione, di movimento nello spazio, di libertà di scelta del luogo ove restare. Ne consegue che oltre il delitto di rapina, commette il delitto di sequestro di persona l'agente che limiti la libertà personale della vittima protraendola ben oltre il tempo necessario per la consumazione del reato contro il patrimonio, commesso ed esauritosi nel corso di una mattinata con la riscossione di un assegno estorto alla parte offesa, che aveva attirato e rinchiuso in una mansarda per tutta la giornata. (V mass n 169262; (V mass n 166272).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)