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Sez. 1, Sentenza n. 4845 del 03/04/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169262 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTO - RAPINA - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - PROTRAZIONE - ALTRO REATO CONFIGURABILE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA - CONCORSO DI REATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169262-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTO - RAPINA - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - PROTRAZIONE - ALTRO REATO CONFIGURABILE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA - CONCORSO DI REATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*

Qualora la privazione della libertà personale della vittima di una rapina si sia protratta anche dopo la consumazione di questo delitto, per un tempo apprezzabile, in modo tale da non risultare più necessaria al dinamismo esecutivo del reato contro il patrimonio, ma da configurarsi in modo autonomo come delitto contro la libertà personale, si è in presenza di un concorso materiale di reato, e cioè del delitto di sequestro di persona con quello di rapina. (V mass n 166192; (V mass n 164951).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)