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Sez. 3, Sentenza n. 2258 del 18/08/1966 (Rv. 324404 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - ERRONEA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE PER AMNISTIA DI REATO GIA ESTINTO PER PRESCRIZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE DELLA SENTENZA PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE IN CUI SI CONTROVERTA SULLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324404-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - ERRONEA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE PER AMNISTIA DI REATO GIA ESTINTO PER PRESCRIZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE DELLA SENTENZA PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE IN CUI SI CONTROVERTA SULLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*

Qualora, in Sede penale, venga erroneamente dichiarato estinto per amnistia un reato, che, invece, era gia ope legis estinto per prescrizione, la pronuncia penale non e vincolante nel successivo giudizio civile - in cui si controverta se il periodo prescrizionale dell'Azione civile di danni debba farsi o meno decorrere dalla sentenza dichiarativa dell'amnistia, ai sensi dell'art 2947, terzo comma, cod civ, ovvero se dal giorno in cui il fatto si e verificato, a termini del primo comma dello stesso articolo -, giacche ha autorita di cosa giudicato nel giudizio civile, nelle distinte ipotesi previste dagli artt 27 e 28 cod proc pen, 'la sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudiziò, e non, quindi, la sentenza penale che abbia dichiarato l'Estinzione del reato per una delle cause previste dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)