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Sez. 3, Sentenza n. 10414 del 18/07/2002 (Rv. 555883 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Sentenza penale - Reato estinto per prescrizione - Declaratoria di amnistia - Vincolatività nel giudizio di danni - Esclusione - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data del fatto.
Stato
decisa il 2002-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555883-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Qualora il giudice penale abbia erroneamente dichiarato estinto per amnistia un reato che già sia estinto "ope legis" per prescrizione, la pronuncia non è vincolante nel giudizio civile; pertanto, la prescrizione dell'azione di danni non decorre dalla data della sentenza dichiarativa dell'amnistia - quand'anche siano state applicate le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti - ma, in base alla regola generale di cui all'art. 2947, primo comma cod. civ., dal giorno in cui si è verificato il fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)