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Sez. 1, Sentenza n. 5447 del 19/10/1981 (Rv. 416163 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO - NOZIONE - USO DI UNA CASA DI ABITAZIONE LEGITTIMATO DA UN DIRITTO REALE COSTITUITO DAL CONIUGE OBBLIGATO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416163-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO - NOZIONE - USO DI UNA CASA DI ABITAZIONE LEGITTIMATO DA UN DIRITTO REALE COSTITUITO DAL CONIUGE OBBLIGATO - RILEVANZA.*

Ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio, nel concetto di reddito sono ricompresi non solo gli utili in danaro, ma anche le utilità che sono suscettibili di valutazione economica. Pertanto, l'uso di una casa di abitazione, legittimato da un diritto reale, costituito dal coniuge obbligato all'assegno a favore dell'altro coniuge, costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell'immobile a titolo di locazione.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)