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Sez. 1, Sentenza n. 1206 del 13/02/1985 (Rv. 439325 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'ENTITÀ CONCRETA DEI REDDITI PATRIMONIALI - INSUFFICIENZA - ESTINZIONE ALLA CONSIDERAZIONE DEL VALORE IN SÈ DEI CESPITI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439325-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'ENTITÀ CONCRETA DEI REDDITI PATRIMONIALI - INSUFFICIENZA - ESTINZIONE ALLA CONSIDERAZIONE DEL VALORE IN SÈ DEI CESPITI - NECESSITÀ.*

L'indagine sulle condizioni economiche dei coniugi, al fine della Determinazione dell'assegno di divorzio, non può essere condotta, per il caso di redditi derivanti da beni immobili od altri cespiti patrimoniali, con esclusivo riferimento all'entità concreta dei redditi medesimi, ma occorre considerare anche il valore di quei cespiti, in relazione ad ogni circostanza attinente alle loro caratteristiche obiettive ed alle situazioni personali del titolare, tenuto conto che i beni muniti di durevolezza e continuità sono in grado di assicurare al proprietario stabilità e sicurezza patrimoniale, anche indipendentemente dal reddito fornito, e, quindi, costituiscono una componente che incide sulla sua complessiva condizione economica. (V 5447/81, mass n 416163; (V 494/81, mass n 410968; (V 1325/80, mass n 404848).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)