Sez. 3, Sentenza n. 11659 del 03/08/2002 (Rv. 556616 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Deduzione in appello di soli vizi di rito - Ammissibilità - Fondamento - Estinzione del giudizio - Dichiarata dal giudice dell'esecuzione competente a decidere l'opposizione all'esecuzione per mancata notifica del decreto emesso ex art. 615 secondo comma cod. proc. civ. - Configurabilità - Ammissibilità ai sensi dell'art. 354 secondo comma cod. proc. civ..
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Qualora il giudice dell'esecuzione, competente a decidere l'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 secondo cod. proc. civ., ne dichiari l'estinzione per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, è ammissibile l'appello che deduca soltanto vizi di rito, trattandosi di pronuncia riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 354 secondo comma cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)