Sez. 1, Sentenza n. 8604 del 26/04/2005 (Rv. 582660 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Nullità della citazione per indicazione di una data di comparizione scaduta al momento della notificazione - Idoneità a giustificare la rimessione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Ove con l'atto di impugnazione sia dedotta una pretesa nullità della citazione per essere ivi indicata una data di prima comparizione avanti al giudice adito già scaduta al momento della sua notificazione, il giudice d'appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito, giacché il vizio dedotto in rito integra la denuncia di una violazione del contraddittorio non dipendente da difetto di notificazione di atti diretti a provocare la costituzione delle parti, bensì da un modo di svolgimento del processo, e cioè da situazione non assimilabile a quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., che consentono la rimessione della causa al giudice di primo grado in deroga al principio generale in base al quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)