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Sez. 1, Sentenza n. 5689 del 12/11/1984 (Rv. 437365 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI VARI - ASSOGGETTAMENTO DELLE "LANE" AL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI VISITA SANITARIA, EX LEGGE N. 30 DEL 1968 - LEGITTIMITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALLA MANCATA SOTTOPOSIZIONE AL DIRITTO DI VISITA SANITARIA DI ALTRE MATERIE PRIME TESSILI - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437365-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI VARI - ASSOGGETTAMENTO DELLE "LANE" AL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI VISITA SANITARIA, EX LEGGE N. 30 DEL 1968 - LEGITTIMITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALLA MANCATA SOTTOPOSIZIONE AL DIRITTO DI VISITA SANITARIA DI ALTRE MATERIE PRIME TESSILI - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Per effetto dell'interpretazione vincolante del regolamento del consiglio CEE n. 827 del 28 giugno 1968, data dalla Corte di giustizia della comunità con sentenza del 29 febbraio 1984 in causa n. 77/83, tra le merci che il predetto regolamento ha assoggettato ad un'organizzazione comune di mercato con il divieto, negli scambi con i paesi terzi, della riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a dazio doganale, non sono comprese, in particolare sotto la voce "prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove", le lane, le cui importazioni, pertanto, sono state legittimamente assoggettate al pagamento del diritto di visita sanitaria in applicazione della legge 23 gennaio 1968 n. 30 e nella misura da essa prevista, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dalla legge 30 dicembre 1970 n. 1239. Nè, manifestamente, l'indicata normativa si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost., per la mancata sottoposizione al diritto di visita sanitaria di altre materie prime tessili, essendo incontestabile la discrezionalità delle scelte del legislatore sulla base di valutazioni di carattere tecnico e di politica economica e/o fiscale, che possono determinare identico o diverso trattamento dei singoli prodotti, con la conseguente impossibilità di configurare deroghe ingiustificate o arbitrarie eccezioni a regole già stabilite dalla legge o a principi generali dell'ordinamento. (V 5533/81, mass nn 416251 e 416252).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 23/01/1968 num. 30 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 28/06/1968 num. 827, Legge 30/12/1970 num. 1239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)