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Sez. 3, Sentenza n. 1669 del 01/10/1986 Cc. (dep. 10/11/1986) Rv. 174239 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - VALUTAZIONE SFAVOREVOLE DELLA MANCATA RISPOSTA ALL'INTERROGATORIO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174239-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - VALUTAZIONE SFAVOREVOLE DELLA MANCATA RISPOSTA ALL'INTERROGATORIO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di disciplina dell'interrogatorio dell'imputato, la facoltà di non rispondere è manifestazione del diritto di difesa. Dall'Esercizio di tale diritto, costituzionalmente garantito, non può farsi conseguire alcun effetto pregiudizievole. Ne deriva che ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze processuali, che legittimano la custodia cautelare, il giudice non può trarre della predetta mancata risposta alcun elemento di apprezzamento sfavorevole per l'imputato stesso. (Conf mass n 172226; (Conf mass n 154793; (Conf mass n 150918; (Conf mass n 145706; (Conf mass n 136253, sulla prima parte; (V mass n 168222).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Legge 05/12/1969 num. 932 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)