Sez. 1, Sentenza n. 7429 del 13/05/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154793 - 01
PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - NATURA GIURIDICA DELL'INTERROGATORIO - MEZZO EVENTUALE DI PROVE.*
PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - NATURA GIURIDICA DELL'INTERROGATORIO - MEZZO EVENTUALE DI PROVE.*
La vigente legge processuale considera l'interrogatorio dello imputato come mezzo (eventuale) di prova. Diversamente non avrebbe significato l'art. 304 terzo comma cod. proc. pen., che, ipotizzando il caso della insorgenza di indizi di reità a carico di soggetto non imputato, prevede l'Obbligo del giudice di procedere all'avvertimento, secondo il quale "da quel momento ogni parola può essere utilizzata". La detta norma dispone inoltre che le dichiarazioni, precedentemente rese in assenza del difensore, non possono essere utilizzate (di qui l'art. 304 bis cod. proc. pen. riconosce il diritto del difensore di assistere all'interrogatorio). La scelta del silenzio di cui all'art. 78 cod. proc. pen. non toglie valore probatorio all'interrogatorio, che può valere soltanto qualora sia liberamente reso nel rispetto della legge, non essendo attribuibile al silenzio alcuna conseguenza. (V mass n 152915; (V mass n 152280; (V mass n 146967; (V mass n 146066; (Conf mass n 150918; (Conf mass n 147976; (Conf mass n 147949).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 365 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 366 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)