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Sez. 4, Sentenza n. 25308 del 06/04/2004 Ud. (dep. 07/06/2004) Rv. 228926 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Specificità dei motivi - Necessità - Ragione - Inosservanza - Conseguenza.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228926-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI

Il requisito della specificità dei motivi previsto, per tutti i mezzi di impugnazione, dall'art. 581 lett. c) del codice di rito (con la relativa sanzione, prevista dall'art. 591 comma primo lett. c), costituita dall'inammissibilità dell'impugnazione) trova la sua ragion d'essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce. (Ha precisato la Corte che questa specificità appare tanto più necessaria nel giudizio di legittimità dovendo la Corte, al di fuori di alcuni casi, verificare se le lamentate violazioni di legge siano state dedotte con i motivi di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)