Sez. U, Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Ud. (dep. 11/09/2001) Rv. 219531 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Prescrizione del reato - Ricorso proposto esclusivamente per dedurre la prescrizione maturata tra il deposito della sentenza e quello per proporre ricorso - Inammissibilità - Rilevabilità delle cause di non punibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice.(La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 ter, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)