Sez. 3, Sentenza n. 8092 del 06/06/1983 Ud. (dep. 11/10/1983) Rv. 160540 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONCESSIONE EDILIZIA - ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE AGRICOLA - NECESSITÀ DI CONCESSIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONCESSIONE EDILIZIA - ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE AGRICOLA - NECESSITÀ DI CONCESSIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La legge 28 gennaio 1977 n. 10 ("norme per l'edificabilità dei suoli") disciplina le opere di intervento sul territorio non solo riferendosi alle attività destinate ad insediamenti abitativi, ma anche alle attività agricole. Il regime concessorio, avendo il legislatore espressamente chiarito che l'ambito di applicazione della norma non riguarda solo le costruzioni rurali, si applica anche a tutte le attività dirette alla costruzione di opere connesse con lo sfruttamento agricolo del terreno, indipendentemente da insediamenti abitativi rurali. È da escludere quindi che vi rientrino le attività dirette solo alla coltivazione agricola (quali piantagioni, quantità delle colture) e che consistono in una normale utilizzazione del territorio. (V mass n 151101 per i vigneti; (V mass n 151097 per la serricoltura; (V mass n 158201 per le cave).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)