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Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 12/05/1981 Ud. (dep. 23/11/1981) Rv. 151097 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - SERRICOLTURA - IPOTESI IN CUI SI RICHIEDE LA CONCESSIONE COMUNALE - ECOLOGIA.*
Stato
decisa il 1981-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151097-01

EDILIZIA - IN GENERE - SERRICOLTURA - IPOTESI IN CUI SI RICHIEDE LA CONCESSIONE COMUNALE - ECOLOGIA.*

La serricoltura, costituisce un sistema protettivo delle piantagioni, in grado di creare condizioni agronomiche ottimali per lo sviluppo dei prodotti orto-floricoli. L'impianto di serra, dunque, va valutato, non in relazione alla sua destinazione e funzione (che, risolvendosi in una mera attività di gestione agricola del suolo, non interessa la disciplina urbanistica), bensì in relazione alla sua struttura, che può essere molto differenziata, tenendo presente l'assoluta irrilevanza del carattere di relativa mobilità dell'impianto, giacché, ai fini urbanistici, interessa soltanto la sua attitudine a protrarsi nel tempo, il ché giustifica la tutela del territorio, così materialmente modificato. Quindi se il sistema adottato non trasmoda in un'opera in senso proprio, esaurendosi in una protezione precaria delle colture per Mancanza di strutture di stabile ancoraggio al suolo e per inidoneità dei materiali a creare un ambiente ove si sviluppino condizioni agronomiche artificiali (come avviene per la copertura delle colture con teloni), non V'è dubbio che si esuli dalla sfera del controllo amministrativo. Diverse considerazioni, invece, debbono valere per la serra nel significato tecnicamente proprio, che è quello di ambiente chiuso, artificialmente creato per conseguire una sufficiente protezione termocoibente. In questo caso occorre la previa concessione urbanistica. (nessun precedente).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)