Sez. L, Sentenza n. 1362 del 05/03/1982 (Rv. 419206 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - DEDUZIONE DELLA PROVA CON L'ATTO D'APPELLO AD OPERA DELLA PARTE RIMASTA CONTUMACE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - DEDUZIONE DELLA PROVA CON L'ATTO D'APPELLO AD OPERA DELLA PARTE RIMASTA CONTUMACE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il divieto di nuove prove in appello, stabilito dall'art. 437 cod. proc. civ. (nel nuovo testo di cui alla legge 11 agosto 1973 n. 533), si applica anche se il mezzo di prova sia stato richiesto con l'atto di appello dalla parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non potendo soffrire eccezioni a causa della volontaria mancata Costituzione della parte stessa davanti al primo giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)