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Sez. L, Sentenza n. 2602 del 20/04/1984 (Rv. 434617 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - APPELLANTE CONTUMACE IN PRIMO GRADO - PRECLUSIONI E DECADENZE CONSEGUENTI ALLA MANCATA COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO - APPLICABILITÀ E RILEVABILITÀ DI UFFICIO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 437 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434617-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - APPELLANTE CONTUMACE IN PRIMO GRADO - PRECLUSIONI E DECADENZE CONSEGUENTI ALLA MANCATA COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO - APPLICABILITÀ E RILEVABILITÀ DI UFFICIO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 437 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti maggiori di quelli che spettano alla parte che sia stata presente nel primo giudizio e deve accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e le decadenze già verificatesi. Pertanto, in tema di controversie individuali di lavoro o di assistenza e previdenza obbligatorie, l'appellante, contumace in primo grado, attesa la formulazione dell'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ. (che fa divieto di proporre in appello nuove domande ed eccezioni non rilevabili di ufficio, nonché nuovi mezzi di prova, salve le eccezioni previste) soggiace - senza che in ciò possa ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione - alle preclusioni o decadenze nelle quali sia incorso omettendo di costituirsi ritualmente in primo grado e tali preclusioni hanno valore assoluto ed inderogabile e devono essere rilevate anche d'ufficio. (V 1362/82, mass n 419206; (Conf 5902/82, mass n 423662).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)