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Sez. U, Ordinanza n. 16065 del 14/07/2014 (Rv. 631797 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda unitaria contro istituti bancari, alcuni aventi sede in Italia, per il risarcimento del danno da negoziazione di "titoli spazzatura" del gruppo Parmalat - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Nei confronti di tutti i convenuti - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631797-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La controversia promossa da soggetti investitori nei confronti di istituti bancari, alcuni dei quali aventi sede in Italia, per il risarcimento del danno cagionato dalla negoziazione di "titoli spazzatura" del gruppo Parmalat, la cui insolvenza quegli istituti avrebbero occultato con atti convergenti, appartiene alla giurisdizione del giudice italiano nei riguardi di tutti i convenuti, sia a norma dell'art. 6, n. 1, del Regolamento CE n. 44/2001, per l'unitarietà della domanda, che giustifica il cumulo soggettivo, sia a norma dell'art. 5, n. 3, del Regolamento medesimo, per lo stretto collegamento tra la controversia e l'Italia, quale luogo dell'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)