Sez. U, Ordinanza n. 8076 del 22/05/2012 (Rv. 622522 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno da fatto illecito - Criterio di collegamento di cui all'art. 5 del regolamento CE n. 44 del 2001 - Luogo dove è avvenuto l'evento - Nozione - Luogo di verificazione delle conseguenze future della lesione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione; ne consegue che l'azione proposta contro una società di "rating", che non ha sede e non opera in Italia, per il risarcimento del danno conseguente all'ipotizzato errore nella valutazione di titoli finanziari acquistati fuori dal territorio nazionale è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5 ter, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)