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Sez. L, Sentenza n. 4773 del 06/09/1984 (Rv. 436677 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - MOMENTO COSTITUTIVO - RILEVANZA AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA RELATIVA - EQUIPARAZIONE, COME CAUSA DI UN INTERRUZIONE DEL RAPPORTO, FRA TRATTENIMENTO IN SERVIZIO MILITARE E RICHIAMO ALLE ARMI - CONSEGUENTE INOPERATIVITÀ DELLA PREVIGENTE NORMATIVA - DIRITTO AL COMPUTO DELLA ANZIANITÀ RELATIVA AL PERIODO DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA, DEL SUCCESSIVO TRATTENIMENTO E DEL SERVIZIO ANTERIORE ALLA CHIAMATA ALLE ARMI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436677-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - MOMENTO COSTITUTIVO - RILEVANZA AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA RELATIVA - EQUIPARAZIONE, COME CAUSA DI UN INTERRUZIONE DEL RAPPORTO, FRA TRATTENIMENTO IN SERVIZIO MILITARE E RICHIAMO ALLE ARMI - CONSEGUENTE INOPERATIVITÀ DELLA PREVIGENTE NORMATIVA - DIRITTO AL COMPUTO DELLA ANZIANITÀ RELATIVA AL PERIODO DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA, DEL SUCCESSIVO TRATTENIMENTO E DEL SERVIZIO ANTERIORE ALLA CHIAMATA ALLE ARMI - SUSSISTENZA.*

Il diritto all'indennità di anzianità, perfezionandosi soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro, che ne rappresenta uno dei fatti costitutivi, resta interamente regolato dalla disciplina giuridica vigente al momento della cessazione stessa. Conseguentemente l'equiparazione disposta a norma dell'art. 1 d.l. lgt. N. 27 del 1946, come causa di non interruzione del rapporto di lavoro, fra trattenimento in servizio militare al termine della ferma e richiamo alle armi, fa venire meno, in caso di effettiva riassunzione del lavoratore presso il medesimo datore di lavoro, l'operatività della previgente normativa, alla cui stregua il rapporto stesso si interrompeva a seguito di chiamata alle armi per adempimento degli obblighi di leva, e comporta il diritto del lavoratore suddetto di vedersi computata anche l'anzianità relativa al periodo di tale adempimento e del successivo trattenimento nonché a quello di servizio prestato anteriormente alla chiamata alle armi, giusta la menzionata disciplina sopravvenuta e giusta anche il principio di cui all'art. 52 cost., secondo cui lo stesso adempimento non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo. (V 4574/84, mass n 436481; (V 3321/78, mass n 392751; (V 1067/75, mass n 374491; (V 909/75, mass n 379294).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 14/02/1946 num. 27 art. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1955 num. 370 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)