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Sez. L, Sentenza n. 3321 del 05/07/1978 (Rv. 392751 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA APPLICABILE - MOMENTO DETERMINANTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392751-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA APPLICABILE - MOMENTO DETERMINANTE - FATTISPECIE.*

Il diritto all'indennita di anzianita si perfeziona soltanto al momento dell'Estinzione del rapporto di lavoro, perche la cessazione di esso rappresenta uno dei fatti costitutivi della stessa indennita: conseguentemente, il relativo diritto rimane interamente regolato dalla disciplina giuridica vigente al momento di tale cessazione. (nella specie trattavasi di equiparazione fra trattenimento in servizio militare al termine della ferma di leva e richiamo alle armi come causa di non interruzione del rapporto di lavoro, introdotta dall'art 1 del dllt 14 febbraio 1946, n 27 e ribadita dalla legge 3 maggio 1955, n 370). (Conf 1067/75, mass n 374491; (Conf 909/75, mass n 374294).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 14/02/1946 num. 27 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 03/05/1955 num. 370 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)