Sez. 1, Sentenza n. 4488 del 09/10/1978 (Rv. 394160 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - CRITERI - COLPA DELLA SEPARAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - CRITERI - COLPA DELLA SEPARAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
I provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati dal giudice della separazione personale con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole medesima (art 155 primo comma cod civ), e, pertanto, non subiscono interferenze decisive dalla statuizione circa l'addebitabilita della separazione, che sia fondata su fatti e comportamenti inerenti ai soli rapporti interconiugali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)