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Sez. 1, Sentenza n. 4488 del 09/10/1978 (Rv. 394160 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - CRITERI - COLPA DELLA SEPARAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394160-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - CRITERI - COLPA DELLA SEPARAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

I provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati dal giudice della separazione personale con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole medesima (art 155 primo comma cod civ), e, pertanto, non subiscono interferenze decisive dalla statuizione circa l'addebitabilita della separazione, che sia fondata su fatti e comportamenti inerenti ai soli rapporti interconiugali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)