Sez. 1, Sentenza n. 3776 del 02/06/1983 (Rv. 428686 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI ALL'UNO O ALL'ALTRO DEI GENITORI - CRITERI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL BENESSERE PSICOFISICO DEL MINORE - FATTISPECIE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI ALL'UNO O ALL'ALTRO DEI GENITORI - CRITERI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL BENESSERE PSICOFISICO DEL MINORE - FATTISPECIE.*
L'affidamento dei figli minori all'uno o all'altro dei genitori va disposto, in caso di separazione, esclusivamente in considerazione di quanto appaia più proficuo al benessere psicofisico dei figli stessi. Pertanto, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore cui era stato in precedenza affidato sentimenti di avversione o addirittura di ripulsa, a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rimossi con facilità e rapidità mediante un semplice cambio di ambiente, costituisce fatto idoneo a giustificare l'affidamento all'altro genitore, indipendentemente dalle colpe del primo o dai meriti del secondo, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte dal figlio per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutati la profondità e l'intensità al fine di prevedere se disporre la convivenza del minore con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa. (V 4127/81, mass n 414791; (V 6446/80, mass n 410203; (V 5718/78, mass n 395507; (V 4488/78, mass n 394160; (V 3532/77, mass n 387119; (V 2127/76, mass n 380939).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)