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Sez. U, Sentenza n. 16530 del 18/06/2008 (Rv. 603562 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pensionato ex dipendente di un Comune - Rapporto concluso prima della privatizzazione del pubblico impiego - Azione di risarcimento danni conseguenti ad errore del Comune cui abbiano fatto seguito l'indebita erogazione di ratei di pensione e l'azione di ripetizione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603562-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La domanda avanzata da un pensionato nei confronti del Comune "ex" datore di lavoro - in relazione ad un rapporto conclusosi in epoca antecedente alla privatizzazione di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni - volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'errore commesso dal Comune nel calcolo della posizione contributiva, - errore cui abbiano fatto seguito l'indebita erogazione di ratei pensionistici e l'azione di ripetizione da parte del Comune medesimo, chiamato a restituire le somme all'ente erogatore - รจ devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (che all'epoca conosceva di tutte le situazioni giuridiche nascenti dal rapporto di lavoro in sede di giurisdizione esclusiva), trovando il proprio fondamento nel rapporto di pubblico impiego e non nel dovere generalizzato del "neminem laedere".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)