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Sez. U, Ordinanza n. 1877 del 27/01/2011 (Rv. 615889 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda dell'ex pubblico dipendente - Azione di risarcimento danni conseguenti ad errore nel calcolo della posizione contributiva - Rapporto concluso prima della privatizzazione del pubblico impiego - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615889-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La domanda dell'ex pubblico dipendente che agisca in giudizio per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'errore, da quest'ultima commesso, nel calcolo della sua posizione contributiva, trova fondamento nel rapporto di lavoro e va devoluta al giudice ordinario od a quello amministrativo sulla base della regola fissata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, nel caso di dipendente cessato dal servizio anteriormente al 30 giugno 1998 (privatizzazione del pubblico impiego), va sempre dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)