Sez. L, Sentenza n. 29923 del 22/12/2008 (Rv. 606116 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Rapporto di lavoro a tempo parziale - Art. 26 del c.c.n.l. del 21 maggio 1993 per i lavoratori del settore pulizie - Orario minimo settimanale - Interpretazione da parte del giudice di merito - Conformità ai canoni legali di ermeneutica contrattuale - Conseguenze - Obbligo contributivo - In relazione all'orario minimo previsto dal c.c.n.l. - Necessità - Fattispecie anteriore all'applicabilità del d.lgs. n. 61 del 2000.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In materia di contributi previdenziali relativi a rapporti di lavoro a tempo parziale, è conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale l'interpretazione, operata dal giudice di merito, dell'art. 26 del c.c.n.l. del 21 maggio 1993 per i lavoratori del settore pulizie - secondo il quale, nei rapporti a tempo parziale, l'orario minimo settimanale non può essere inferiore a 14 ore, con la precisazione che, ove detto minimo non sia raggiungibile in un'unica sede di servizio, il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più appalti di cui l'impresa sia titolare nello stesso ambito territoriale - che abbia ritenuto la possibilità di operare su più appalti (non dislocati in ambiti territoriali diversi) come diretta al raggiungimento dell'orario minimo, di per sé non suscettibile di approssimazioni per difetto, e non quale mera misura residuale, la cui concreta impraticabilità avrebbe finito con l'elidere l'obbligo dell'orario minimo settimanale. Ne consegue che, ove l'orario pattuito nel contratto individuale sia inferiore alle 14 ore, sono comunque dovuti i contributi previdenziali in relazione alla soglia minima determinata dal c.c.n.l. . (Fattispecie anteriore all'applicabilità del d.lgs. n. 61 del 2000).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 21/05/1993 art. 26, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 9, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)