Sez. L, Sentenza n. 1002 del 23/01/2003 (Rv. 559921 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Commisurazione dei contributi - Principio del minimo retributivo imponibile - Portata - Retribuzione inferiore al minimo per prestazioni a pieno orario pagate di meno e retribuzione inferiore in relazione a prestazioni ad orario ridotto - Parificazione conseguente tra datori di lavoro eroganti retribuzioni diverse - Contrasto con il principio di eguaglianza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Il principio del minimo retributivo imponibile sul quale vanno commisurati i contributi (mantenuto dalla legge n. 843 del 1978) è valido - correlandosi il principio della proporzionalità tra retribuzione e contribuzione previdenziale (art. 12 della legge n. 153 del 1969) con le norme che stabiliscono minimali o massimali retributivi - contributivi - in ogni ipotesi, e cioè tanto nel caso in cui la retribuzione corrisposta sia inferiore al minimo perché il datore di lavoro paga di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, quanto nel caso in cui detta retribuzione sia inferiore perché la prestazione è ad orario ridotto (lavoro a tempo parziale). La parificazione che ne consegue tra datori di lavoro che corrispondono retribuzioni diverse non è irrazionale e non contrasta quindi con il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto è giustificata dalla preminente finalità imposta dalla stessa Costituzione (artt. 2, 3 e 38) di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)