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Sez. L, Sentenza n. 2353 del 05/03/1987 (Rv. 451544 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CRISI TEMPORANEA DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451544-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CRISI TEMPORANEA DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA.*

La crisi temporanea dell'impresa non legittima il rifiuto della assunzione di un invalido avviato al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968, in quanto detta situazione non è compresa fra le cause di esclusione e di esonero tassativamente indicate dall'art. 13 della stessa legge, il cui riconoscimento è rimesso alla discrezionalità dell'organo amministrativo competente. (Conf 465/85, mass n 438675; (Conf 557/82, mass n 423295).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)