Sez. L, Sentenza n. 1460 del 26/02/1990 (Rv. 465553 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CRISI TEMPORANEA DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CRISI TEMPORANEA DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA.*
La crisi temporanea dell'impresa non legittima il rifiuto del datore di lavoro all'assunzione del lavoratore avviato a norma della legge sulle assunzioni obbligatorie (n. 482 del 1968), in quanto tale situazione non è compresa fra le cause di esclusione o di esonero tassativamente indicate nell'art. 13 della stessa legge, né è riconducibile alle ipotesi di sospensione dell'Obbligo di assunzione previste dalla legge 25 marzo 1983 n. 79 (di conversione - con modifiche - del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17), i cui benefici si applicano solo alle imprese tassativamente indicate nell'elenco contenuto nell'art. 9 del citato d.l., come modificato dalla legge n. 79 del 1983, e cioè alle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione, riorganizzazione produttiva o soggette ad amministrazione straordinaria a norma del d.l. 1979, n. 26, convertito in legge n. 95 del 1979, o per le quali sia stata accertata dal C.i.P.i. La sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della C.i.G. a norma delle leggi 12 agosto 1977 n. 675 e 20 dicembre 1974 n. 684 (e delle altre leggi ivi richiamate). (V 2353/87, mass n 451544; (V 2246/87, mass n 451472; (V 5095/85, mass n 442417).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Legge 20/02/1974 num. 684, Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)