Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22730 del 28/09/2017 (Rv. 646752 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Domanda relativa alla realizzazione di una canna fumaria in violazione del regolamento di condominio – Rapporti con la domanda ex art. 844 c.c., relativa alle immissioni provenienti da detta canna – Competenza del tribunale – Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
La causa avente ad oggetto l'illegittima realizzazione, in violazione dell'art. 844 c.c., nonché di un divieto contenuto nel regolamento di condominio, di una canna fumaria rientra nella competenza del tribunale, giacché l’art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c., nel devolvere alla competenza "ratione materiae" del giudice di pace le controversie relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in tema di immissioni, riguarda esclusivamente le cause in cui è demandato al giudice di valutare il superamento della soglia di normale tollerabilità, ex art. 844 c.p.c., ma non le domande volte a far valere (anche) il rispetto di una clausola del regolamento condominiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3 lett. 3, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)