Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7330 del 10/04/2015 (Rv. 635190 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Competenza del giudice di pace - Controversie in tema di immissioni - Risarcimento del danno derivante dalle immissioni - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
L'art. 7, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ. attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace tutte le controversie che attengono a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità e ciò non solo quando la domanda è diretta ad ottenere l'inibitoria di cui all'art. 844 cod. civ., ma anche ove l'azione sia proposta, in via accessoria o esclusiva, per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa delle immissioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)