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Sez. 1, Sentenza n. 8292 del 11/10/1994 (Rv. 488062 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - GEOGRAFICO | Nomi geografici - Uso come marchio (forte) - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488062-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - GEOGRAFICO

I nomi geografici ben possono essere considerati frutto di fantasia e come tali essere usati come marchio (forte) del proprio prodotto, quando, non provenendo quest'ultimo dalla località evocata con il predetto nome né essendo, comunque, un prodotto tipico di essa, assume rilievo determinante l'idea originale dell'imprenditore di presentare il prodotto e la località associati all'attenzione del pubblico. Tale associazione, infatti, non essendo ispirata dalla provenienza del prodotto, non può che appartenere al patrimonio ideale di chi per primo la compie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2571, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 9, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 11, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)