Sez. L, Sentenza n. 11987 del 28/05/2014 (Rv. 631060 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Requisiti sanitari - Accertamento - Disciplina di cui al d.lgs. n.509 del 1988 - Non computabilità delle menomazioni comprese tra lo zero e il dieci per cento, purché non concorrenti con altre - Carattere eccezionale - Conseguenze - Onere probatorio.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La non computabilità delle minorazioni comprese tra lo zero e il dieci per cento, prevista dall'art. 5 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, purché non concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori, costituisce una deroga al principio della computabilità generale e globale di ogni minorazione ai fini della valutazione di invalidità, sicché chi intenda avvalersi di tale deroga deve indicare le ragioni in base alle quali una patologia minore non sarebbe concorrente, bensì meramente "coesistente" con le altre.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)