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Sez. L, Sentenza n. 6652 del 05/04/2004 (Rv. 571837 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Requisiti sanitari - Accertamento - Disciplina ex decreto legislativo n.509 del 1988 - Non computabilità delle menomazioni comprese tra lo 0 e il 10 per cento, purché non concorrenti con altre - Carattere eccezionale - Conseguenze - Onere di indicare il perché della non concorrenza, ma solo della "coesistenza "di una patologia minore con altre - Soggetto gravato - Individuazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571837-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La non computabilità delle minorazioni comprese tra lo 0 e il 10 per cento, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 23.11.1988, n. 509, purché non concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori, costituisce una deroga al principio della computabilità generale e globale di ogni minorazione ai fini della valutazione di invalidità; ne consegue che chi intenda avvalersi di tale deroga deve indicare le ragioni in base alle quali una patologia minore non sarebbe concorrente, bensì meramente "coesistente" con le altre.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST., DM Sanità 05/02/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)